Il National Security and Investment Bill presentato dal Governo britannico prevede che l’esecutivo possa bloccare gli investimenti esteri diretti in 17 settori strategici, incluso quello del D&A, che costituiscono una potenziale minaccia per la sicurezza nazionale.
Le aziende dell’aerospazio e della difesa sono fra i destinatari di un disegno di legge presentato l’11 novembre dal Governo britannico per rafforzare la normativa che protegge l’industria d’Oltremanica da investimenti esteri diretti potenzialmente ostili. Come ha spiegato in un comunicato il Dipartimento per le Imprese, l’Energia e la Strategia industriale (Department for Business, Energy and Industrial Strategy – BEIS), il National Security and Investment Bill (questo il nome del provvedimento) consentirà al Governo di “esaminare, imporre condizioni o, come ultima risorsa, bloccare un accordo in qualsiasi settore in cui vi sia un rischio inaccettabile per la sicurezza nazionale”. Le operazioni a cui si fa riferimento sono le fusioni, le acquisizioni e altri tipi di accordi relativi a entità, assetti e proprietà intellettuali, dai quali potrebbe derivare una pericolosa influenza straniera in 17 settori industriali di importanza strategica, inclusi l’intelligenza artificiale, la robotica, le tecnologie militari o “dual use”, le tecnologie satellitari e spaziali, la difesa e i fornitori chiave del Governo.
Le aziende operanti nei settori coperti dalla normativa avranno l’obbligo di notificare gli accordi con entità straniere e andranno incontro a sanzioni economiche e all’annullamento delle transazioni concluse se mancheranno di ottenere l’approvazione del BEIS.
L’amministratore delegato del gruppo di pressione (lobby) ADS per la difesa, l’aerospazio e la sicurezza, Paul Everitt, ha accolto con favore il disegno di legge, sottolineando però come esso non debba scoraggiare gli investitori esteri: “I piani del Governo devono trovare un giusto equilibrio fra l’attuazione delle protezioni e la garanzia che il Regno Unito rimanga un ambiente attraente per gli investimenti internazionali”.
I criteri di esercizio del potere attribuito al Governo
Uno “Statement of policy intent” pubblicato l’11 novembre sul sito web del Governo britannico descrive il modo in cui il Segretario di Stato a capo del BEIS eserciterà il potere attribuitogli dal National Security and Investment Bill, nonché i tre fattori di rischio che egli dovrà considerare al momento di decidere se intervenire. Questi fattori sono indicati come: “The target risk”, ovvero la natura dell’entità o dell’assetto che è oggetto dell’accordo in esame e se questa/o si trova in un abito dell’economia nella quale il Governo ritiene che i rischi per la sicurezza nazionale si presentino con maggiore probabilità; “The trigger event risk”, cioè il tipo e il livello di controllo acquisito dall’acquirente e come tale controllo potrebbe essere utilizzato nella pratica; “The acquirer risk”, ovvero la misura in cui l’acquirente solleva preoccupazioni in materia di sicurezza nazionale.
La notifica volontaria e quella obbligatoria
Come spiega lo “Statement” dell’11 novembre, la valutazione del rischio per la sicurezza nazionale di un “trigger event” sarà responsabilità del Segretario di Stato del BEIS, attualmente il conservatore Alok Sharma. Tuttavia, gli acquirenti, i venditori e le entità/assetti oggetto dell’accordo “sono incoraggiati a notificare formalmente” allo stesso Segretario di Stato gli accordi che li coinvolgono e che potrebbero dar luogo a un rischio per la sicurezza nazionale. La notifica è invece obbligatoria per le acquisizioni che si ritiene possano più probabilmente dar luogo a tale rischio ed è un dovere dell’acquirente, che andrà incontro a una penale se completerà una compravendita senza autorizzazione. La definizione dei casi in cui esiste quest’obbligo sarà stabilita nei regolamenti di cui alla sezione 6 del National Security and Investment Bill.
Lo “Statement of policy intent” prosegue dicendo che, indipendentemente dal fatto che le parti abbiano fornito o meno una notifica volontaria, il Segretario di Stato del BEIS ha il potere di intervenire per un’acquisizione conclusasi fino a 6 mesi dopo che egli ne è venuto a conoscenza (per esempio attraverso la stampa nazionale), purché lo faccia entro 5 anni dal verificarsi dell’evento. Questo termine non si applicherà nei casi in cui l’acquisizione fosse soggetta a notifica obbligatoria.
Infine, lo “Statement” ha sottolineato che il potere di affrontare i rischi per la sicurezza nazionale sarà disciplinato dai principi di necessità e proporzionalità e non sarà esercitato arbitrariamente per interferire con gli investimenti. Il suo utilizzo “non sarà concepito per limitare l’accesso al mercato per singoli paesi. La trasparenza, la prevedibilità e la chiarezza della legislazione che regola il potere di intervento sono concepite per sostenere gli investimenti diretti esteri nel Regno Unito, non per limitarli.”